Imposte dirette
05 Aprile 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello 21.01.2025, n. 8, ha riepilogato i criteri della disciplina di contrasto al dividend washing nelle operazioni di cessione di partecipazioni (“utili compresi”).
Il legislatore, con l’art. 5-quinquies D.L. 30.09.2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla L. 2.12.2005, n. 248, ha introdotto nel Tuir una disciplina volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale poste in essere tramite operazioni di cessione di partecipazioni c.d. “utili compresi” (c.d. “dividend washing”) prevedendo un particolare regime di “indeducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati”. In altri termini, con tale disciplina il legislatore ha voluto eliminare il vantaggio fiscale conseguibile dall’acquirente di una partecipazione c.d. “utile compreso”, consistente nell’incasso del dividendo parzialmente escluso da tassazione (tassato nella misura del 5%) e nella deduzione integrale della minusvalenza, o della differenza negativa tra ricavo e relativo costo, derivante dalla successiva cessione della stessa partecipazione.
Il vantaggio fiscale viene sterilizzato attraverso la previsione di cui all’art. 109, c. 3-bis del Tuir secondo la quale “le minusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all’art. 87 non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo. Tale disposizione si applica anche alle differenze negative tra i ricavi dei beni di cui all’art. 85, c. 1, lettere c) e d) e i relativi costi”.