IVA

08 Agosto 2025

Stipulazione di un appalto non genuino: niente detrazione dell’Iva

La C.G.T. di Padova ha negato la detrazione Iva per appalti simulati volti a mascherare la somministrazione illecita di manodopera. La giurisprudenza UE, però, ammette la detrazione se il servizio è reale e non parte di un piano evasivo o abusivo.

Per la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova (sentenza 31.07.2025, n. 402) un contratto di appalto non genuino in quanto stipulato artificiosamente per mascherare una somministrazione irregolare di manodopera non consente la detrazione dell’Iva. A tale proposito si ritiene di dover sottolineare come invece per la giurisprudenza comunitaria l’indetraibilità dell’Iva operi solo se la simulazione del contratto partecipa a un piano di evasione dell’Iva o di abuso del diritto, ma non nel caso in cui il prestito della manodopera si raccordi a una prestazione effettivamente resa senza l’emersione di un pregiudizio fiscale. In altri termini, la sola invalidità civilistica del contratto, a fronte di prestazioni erariale regolarmente assolte, non comporta l’indetraibilità dell’Iva.

Nonostante per la Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. III, nn. 30896/2001, 32493/2004 e 12720/2007) il fatto delittuoso raccordabile alla dichiarazione Iva per utilizzo di fatture false possa derivare anche da operazioni catalogabili come giuridicamente inesistenti in quanto documentanti operazioni non rispondenti alle prerogative giuridiche con le quali il Codice Civile le connota (nel medesimo senso anche circolare Guardia di Finanza n. 1/2018), come nel caso di un contratto simulato di distacco di personale non genuino in luogo di un’illecita operazione di somministrazione di personale, tale prospettiva di giudizio è stata disattesa dalla sentenza della Corte di Giustizia Comunitaria n. C-114/22, la quale ha enunciato, alla luce dei principi di neutralità, proporzionalità ed effettività che presidiano l’Iva, in rispondenza degli artt. 167, 168, lett. a), 178, lett. a) e 273 della Direttiva 2006/112 CaE, il seguente principio di diritto: “I suddetti principi ostano a una normativa nazionale che precluda un soggetto passivo il diritto alla detrazione dell’Iva assolta a monte per il solo fatto che un’operazione economica imponibile è considerata simulata e viziata da nullità ai sensi delle disposizioni del diritto civile nazionale, senza che si ritenga necessario dimostrare, alla luce del diritto dell’Unione, che tale operazione non sia stata effettivamente realizzata”.

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