IVA
08 Luglio 2025
La Corte Costituzionale boccia il cumulo sanzionatorio sproporzionato tra confisca e sanzioni amministrative.
La Corte Costituzionale, con la sentenza 3.07.2025, n. 93, ha dichiarato illegittimo il cumulo tra confisca obbligatoria e sanzioni amministrative per l’evasione dell’Iva all’importazione quando il contribuente provvede al pagamento integrale del debito tributario. Una decisione che rivoluziona il sistema sanzionatorio doganale, accogliendo le questioni sollevate dalle Sezioni Unite della Cassazione sull’art. 70, c. 1 D.P.R. 633/1972 in relazione agli artt. 282 e 301 D.P.R. 43/1973.
Il caso nasceva da un provvedimento dell’autorità doganale che aveva preteso, oltre all’imposta e alle relative sanzioni, anche il sequestro finalizzato alla confisca ai sensi dell’art. 301 del TULD. Tale norma imponeva la confisca obbligatoria in tutti i casi di contrabbando, anche per importi inferiori a 10.000 euro nelle fattispecie depenalizzate.
La Consulta ha chiarito che l’Iva all’importazione, nonostante sia qualificata come diritto di confine dall’art. 70 D.P.R. 633/1972, “ha una natura radicalmente diversa dai dazi doganali”. Mentre questi ultimi servono ad aumentare il prezzo di specifiche merci per proteggere l’economia interna, l’Iva all’importazione è strutturata sul principio di neutralità fiscale, garantendo il diritto di detrazione come per l’Iva interna.