Accertamento, riscossione e contenzioso

11 Gennaio 2023

Stralcio parziale iscrizioni a ruolo fino a 1.000 euro

Per i Comuni resta il dubbio se l’opzione prevista dal c. 229 della legge di Bilancio 2023 debba essere adottata con un provvedimento dell’organo di governo (Giunta), oppure se la competenza appartenga al Consiglio.

La manovra economica di fine anno ha previsto lo stralcio automatico dei debiti fino a 1.000 euro (capitale + interessi + sanzioni) risultanti dai ruoli affidati agli agenti della riscossione (Adr) dal 1.01.2000 al 31.12.2015.

Tuttavia, considerata la precedente pace fiscale ex art 4, D.L. 119/2018, con cui vennero cancellate d’ufficio quelle iscrizioni a ruolo inferiori a € 1.000 avvenute tra il 1.01.2000 e il 31.12.2010, nella pratica si tratterà di azzerare le c.d. mini-cartelle dal 2011 al 2015.

Ai sensi dell’art. 1, c. 227 L. 197/2022, per gli enti locali l’annullamento automatico dei debiti tributari (Ici, Imu, ecc.) fino a € 1.000 è efficace limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, quindi con esclusione dell’imposta, quota capitale che resta dunque integralmente dovuta insieme al rimborso spese per procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese le violazioni al Codice della strada ex D.Lgs. 285/1992, il c. 228 evidenzia come il beneficio riguardi esclusivamente le diverse tipologie di interessi.

Con il successivo c. 229 il legislatore permette, alle sole amministrazioni non statali (ad es. i Comuni), di ignorare la procedura di stralcio e continuare con l’azione di riscossione. Tale scelta, entro il 31.01.2023, deve concretizzarsi tramite un provvedimento da inviare, sempre entro il suddetto termine, unitamente ad un’apposita comunicazione reperibile sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it – sez. “Enti creditori”, all’Adr.

Delibera di Giunta o del Consiglio? Il comma 229 prevede che il provvedimento sia adottato “nelle forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti”. Pertanto:

  • l’ente locale aderisce allo stralcio. Trattandosi di variazione che interviene sul bilancio (residui attivi), considerata l’imminente scadenza, la Giunta può, per motivi d’urgenza, adottare la relativa delibera, salva ratifica del Consiglio nei successivi 60 giorni (art. 42, c. 4 e art. 175, c. 4 del Tuel). Sulla proposta di variazione al bilancio è richiesto il parere dell’organo di revisione. Successivamente l’Adr, così come disposto ai cc. 227 e 228 della L. 197/2022, provvederà alla cancellazione automatica degli importi.
  • l’ente locale non aderisce allo stralcio. Il Comune, entro il 31.01.2023, deve inviare, esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo comma229@pec.agenziariscossione.gov.it, la sopra richiamata comunicazione, allegando copia del relativo provvedimento. Quest’ultimo può limitarsi a una delibera di Giunta, in cui evidenziare il rapporto costi/benefici a seguito della decisione dell’Ente di proseguire con le procedure di recupero dei propri crediti.

Nella fattispecie il revisore/collegio potrebbe essere chiamato a rilasciare una mera presa d’atto.

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