Paghe e contributi
28 Gennaio 2025
Si tratta del periodo di 5 mesi cui ha diritto la madre più eventuali altri periodi eventualmente autorizzati dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
Con il mese di gennaio 2025 viene ritoccata la percentuale di integrazione a carico dell’azienda prevista a favore delle lavoratrici madri durante il periodo di congedo di maternità.
L’istituto trattato, il congedo di maternità, è riferito ad un periodo di 2 o 1 mesi prima della data presunta del parto. Dopo il parto, il congedo può avere le seguenti durata:
– 3 o 4 mesi, più periodo non goduto prima del parto quando questo è prematuro;
– esclusivamente dopo l’evento del parto ed entro i 5 mesi successivi allo stesso;
– per un periodo flessibile nell’ipotesi di parto prematuro con conseguente ricovero del neonato in struttura ospedaliera, dove la lavoratrice madre ha la possibilità di fruire del congedo di maternità spettante dopo il parto (ex art. 16, lett. c) e d) D.Lgs. 151/2001) dalla data di ingresso del neonato nella casa familiare (coincidente con la data delle dimissioni del neonato stesso).