Amministrazione e bilancio

04 Aprile 2022

Sulle perdite 2020 e 2021 uno scudo a metà

Si sterilizzano nei bilanci delle società non nella dichiarazione dei redditi.

Si tratta di un diverso trattamento che non trova una giustificazione logica ma che fa sì che se le perdite civilistiche che emergono dal bilancio chiuso al 31.12.2021 possono essere congelate” fino alla primavera del 2026, dal punto di vista fiscale potrebbero invece impattare, senza alcuna attenuante per i contribuenti, sul regime delle società di comodo o di quella delle perdite sistemiche.

Il risultato di questa situazione è abbastanza paradossale.

A fronte della stessa situazione di difficoltà economica il legislatore ha infatti deciso di dotare le imprese di un valido scudo protettivo per le perdite civilistiche, anche di importo elevato, senza però introdurre alcuna misura di protezione contro i possibili effetti perversi della disciplina fiscale, che potrebbe richiedere alle imprese un supplemento di tassazione. Secondo il MEF (interrogazione parlamentare n. 5-06627 del 23.09.2021) l’unico rimedio possibile contro le suddette disposizioni antielusive, per le società che chiudono i loro bilanci in perdita è ricorrere alla DRE competente tramite interpello disapplicativo e “sperare” nel relativo accoglimento.

L’Agenzia delle Entrate, si legge nel testo di risposte alla suddetta interrogazione parlamentare, potrà esaminare caso per caso, in base alle disposizioni in materia di società di comodo e in perdita sistematica, gli interpelli disapplicativi, presentati da società che intendono dimostrare come l’emergenza Covid abbia oggettivamente reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, ovvero non abbia consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini Iva.

Anche lo scorso anno si è assistito a questa distorsione tra legislazione civilistica e fiscale all’interno di questa delicatissima materia. Quest’anno però la questione si presenta ancor più delicata. Per effetto della scelta del legislatore di consentire, in via del tutto eccezionale e per il 2° anno continuativo, il congelamento delle perdite di esercizio che superano le soglie di allerta previste dal Codice Civile, i riflessi sulle comodo e le perdite sistemiche potrebbero essere ancora più pesanti.

Ci si potrebbe infatti trovare di fronte a bilanci di società che evidenziano perdite 2020 e 2021, appositamente sterilizzate dal punto di vista civilistico, che dal lato fiscale verranno considerate di comodo o in perdita sistemica, con relativo aggravio di tassazione ai fini delle imposte dirette e dell’Iva.

In questa paradossale situazione non resta che chiedersi se esistono alternative alla presentazione delle istanze di interpello disapplicativo che, oltre ai tempi, contengono sempre incertezze nel loro accoglimento. A parere di chi scrive, anche quest’anno si potrebbero invocare per la normativa delle società di comodo e per quella delle perdite sistemiche le cause di disapplicazione parziale indentificate rispettivamente con il codice “9” e “8” che deve essere indicato nel prospetto della dichiarazione dei redditi nel caso in cui “gli adempimenti e i versamenti tributari sono stati sospesi o differiti da disposizioni normative adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 5, L. 225/1992”.

Non vi è dubbio, infatti, che nel 2021 lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale è stato sempre in vigore, anche per effetto di continue proroghe, e che nel corso dello stesso anno vi sono stati vari provvedimenti che hanno differito termini e scadenze fiscali e contributive.

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