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29 Dicembre 2021

Super ACE e suo utilizzo

Le 4 modalità previste: detassazione in dichiarazione dei redditi, “trasformazione” in credito d’imposta con utilizzo in compensazione, cessione a terzi, richiesta di rimborso previo invio dell'apposita comunicazione telematica.

La super ACE, detta anche ACE innovativa, è un’agevolazione introdotta dall’art. 19 D.L. 73/2021, con lo scopo di ampliare l’istituto dell’ACE “ordinaria”, creata per incentivare, mediante una riduzione delle imposte sui redditi, l’autofinanziamento da parte delle imprese, ossia la destinazione a riserva degli utili generati negli anni (o i conferimenti, le rinunzie dei soci ai crediti, ecc.), anziché ricorrere a finanziamenti da parte di terzi.

La super ACE prevede un’ulteriore agevolazione per i soli incrementi di capitale avvenuti nel 2021: la misura passa dal coefficiente dell’1,3%, al coefficiente maggiorato pari al 15%. Il limite massimo di incrementi 2021 è pari a 5 milioni di euro.

I beneficiari dell’agevolazione sono:

  • Srl, Spa, Sapa;
  • enti pubblici e privati, trust, con oggetto esclusivo o principale l’attività commerciale;
  • Snc, Sas in contabilità ordinaria;
  • ditte individuali in contabilità ordinaria.

Restano esclusi i professionisti.

Per fruire di questa agevolazione è possibile scegliere tra diverse metodologie.

La modalità classica di fruizione è in dichiarazione, attendendo la dichiarazione dei redditi 2021, ossia il modello Redditi 2022 relativo al 2021: questo consente una detassazione pari all’importo risultante mediante l’applicazione del coefficiente del 15% (in luogo dell’1,3%).

La modalità alternativa consiste nella presentazione di una o più comunicazioni per trasformare l’ACE in un credito d’imposta, che può essere:

  • utilizzato in compensazione;
  • ceduto a terzi (e poi ulteriormente ceduto). Il cessionario può utilizzare il credito cedutogli con le stesse modalità del cedente. Il cedente deve comunicare la cessione del credito. Il cessionario deve accettarlo e poi può utilizzarlo;
  • chiesto a rimborso.

La modalità alternativa prevede un’anticipazione nell’utilizzo dell’agevolazione: il credito può essere utilizzato previo invio dell’apposita comunicazione telematica, che deve essere trasmessa dallo scorso 20.11.2021 al 30.11.2022 (termine ultimo per l’invio della dichiarazione dei redditi relativi al periodo d’imposta 2021).

L’importo del credito è determinato applicando il coefficiente del 15% agli incrementi effettuati, moltiplicato per l’aliquota Ires o Irpef (ad esempio, per i soggetti Ires l’importo sarebbe: incremento x 15% x 24%).

Il credito può essere utilizzato, dopo il riconoscimento dell’Agenzia, che avviene entro 30 giorni dalla data di presentazione della comunicazione, dal giorno successivo ai seguenti atti:

  • avvenuto versamento dei conferimenti in denaro;
  • rinuncia o compensazione dei crediti dei soci;
  • delibera dell’assemblea dove si destina l’utile a riserva.

Possono essere presentate diverse comunicazioni per diversi incrementi temporalmente successivi.

Peculiarità dell’ACE innovativa, a differenza dell’originaria, è che agli incrementi 2021 non si applica il criterio pro-rata temporis, ossia si assumono per l’intero importo, a prescindere dalla data del 2021 in cui sono effettuati.

Il credito non è fiscalmente rilevante, né rileva ai fini del ROL e dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi.

Sull’agevolazione opera un meccanismo, detto di “recapture”, ai sensi del quale gli incrementi 2021 devono essere mantenuti e non distribuiti fino al 31.12.2023.

La risoluzione 10.12.2021, n. 70/E ha istituito il codice tributo da utilizzare per l’utilizzo del credito, che fino a quel momento, anche se confermato dall’Agenzia e presente nel cassetto fiscale del beneficiario nella sezione “Crediti IVA/ Agevolazioni utilizzabili”, non era utilizzabile per la mancanza dell’apposito codice.

Il codice è “6955 – Credito d’imposta ACE – art. 19, c. 3 DL 73/2021” e l’anno di riferimento da indicare è l’anno d’imposta a cui si riferisce il credito, ossia il 2021.

Soci c/dividendi a Diversi 10.000

a Banca c/c 9.480

a Debito per ritenute 520

La terza modalità è rappresentata dal versamento della ritenuta del socio con partecipazione non qualificata:

Debito per ritenuta a Banca c/c 520

Successivamente occorrerà compilare la CUPE (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta), il modello 770 (in caso di dividendi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o meno: quadri SI e SK) e il prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi.

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