Immobiliare
05 Settembre 2025
L'Agenzia delle Entrate conferma l'applicabilità della moratoria sui termini anche per gli immobili beneficiari degli interventi superbonus.
L’Amministrazione Finanziaria ha fornito chiarimenti su una questione che interessava numerosi contribuenti: la sospensione dei termini agevolativi per la prima casa si estende anche al periodo di 30 mesi previsto per il trasferimento della residenza negli immobili oggetto di interventi superbonus. La conferma arriva attraverso la risposta all’interpello 3.09.2025, n. 230, che ha sciolto definitivamente i dubbi interpretativi emersi nella prassi applicativa.
La problematica nasce dall’intreccio tra le diverse normative di sospensione introdotte durante l’emergenza sanitaria e la disciplina speciale prevista per gli immobili sottoposti agli interventi trainanti del superbonus. Il quadro normativo di riferimento risulta particolarmente articolato. La Nota II-bis dell’art. 1 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 stabilisce che l’acquirente deve trasferire la propria residenza nel Comune dove si trova l’immobile entro 18 mesi dall’atto di compravendita, salvo che non l’abbia già stabilita precedentemente o non vi svolga attività lavorativa. Tuttavia, l’art. 119, c. 10-ter D.L. 34/2020 ha introdotto una deroga significativa: per gli immobili sottoposti a interventi trainanti di riqualificazione energetica, il termine si estende a 30 mesi.