Accertamento, riscossione e contenzioso
21 Ottobre 2025
Per la Corte di giustizia tributaria di primo di Napoli (sent. n. 8878/2025) la decadenza dalla rateazione opera solo in caso di mancato pagamento di almeno 8 rate, anche non consecutive mentre il semplice ritardo nel versamento non è sufficiente a determinare la decadenza.
Una società impugnava davanti alla Corte di Giustizia Tributaria un’intimazione di pagamento chiedendone l’annullamento. Rilevava, infatti, di aver ottenuto una rateazione di somme in 72 rate ex art. 19, c. 1 D.P.R. 602/1973 e di aver iniziato a pagare regolarmente; tuttavia, a causa di difficoltà economiche, aveva subito ritardi nel pagamento delle rate ma alla data dell’intimazione, risultavano 7 rate non pagate, e conseguentemente, non era ancora maturata la decadenza dal piano rateale, che si verifica solo in caso di 8 rate omesse, anche non consecutive (art. 19, c. 3 D.P.R. 602/1973).
Nell’accogliere il ricorso, la Corte di Giustizia Tributaria ha rilevato che l’intimazione di pagamento oggetto di impugnazione risulta fondata su un’erronea applicazione dell’art. 19, c. 3 D.P.R. 602/1973, il quale disciplina la decadenza dal beneficio della rateazione dei debiti tributari, stabilendo che: “In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di otto rate, anche non consecutive, il contribuente decade automaticamente dal beneficio della dilazione”.
Nel caso in esame, la società ricorrente aveva dimostrato di aver effettuato i pagamenti previsti dal piano di rateizzazione, sebbene con alcuni ritardi. Al momento della notifica dell’Intimazione, risultavano non pagate solo 7 rate, un numero inferiore alla soglia prevista dalla legge per la decadenza dal beneficio della dilazione.
Il Giudice di merito ha richiamato il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, che distingue chiaramente tra ritardo nel pagamento e omissione. In particolare, la Corte (Cass. Civ., Sez. V, sent. 7.12.2016 n. 25213) ha affermato che: “La decadenza dal beneficio della rateazione, prevista dall’art. 19, c. 3, del D.P.R. 602/1973, si verifica esclusivamente in caso di mancato pagamento di almeno otto rate, anche non consecutive. Il semplice ritardo nel versamento non è sufficiente a determinare la decadenza”.
Pertanto, secondo la Corte territoriale, non essendo stata superata la soglia delle 8 rate omesse, la società non poteva ritenersi decaduta dal beneficio della dilazione.
Alla luce di tale orientamento, consolidato in sede di legittimità, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha erroneamente considerato la ricorrente decaduta dal piano di rateazione, senza che ne ricorressero i presupposti normativi.
Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto rilevante, nella valutazione dell’illegittimità dell’atto, la buona fede e la condotta collaborativa della società ricorrente, che ha affrontato difficoltà finanziarie di carattere temporaneo e ha comunque proseguito nei pagamenti, dimostrando la volontà di estinguere il debito. Tale comportamento era stato confermato dai versamenti effettuati nel mese di settembre 2024.
Secondo principi generali dell’ordinamento tributario e dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.; art. 1 L. 212/2000 – Statuto del contribuente), l’azione dell’Amministrazione Finanziaria deve ispirarsi ai principi di proporzionalità, ragionevolezza e collaborazione, i quali risultano compromessi da un atto che anticipa l’esecuzione sulla base di presupposti non effettivamente maturati.
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