Altre imposte indirette e altri tributi
06 Novembre 2025
Addizionale del 25% applicabile anche ai contribuenti in regime forfetario; base imponibile calcolata con coefficiente di redditività ATECO; indicazione in RQ49 e codici tributo per il modello F24 4003-4004-4005.
Con la risposta all’interpello 4.11.2025, n. 285 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’addizionale alle imposte sul reddito di cui all’art. 1, c. 466 L. 23.12.2005, n. 266 (c.d. “Tassa etica”) “si applica anche ai contribuenti in regime forfetario” ex art. 1, cc. 54-89 L. 23.12.2014, n. 190.
La norma istitutiva configura una “addizionale del 25%” sulla quota di reddito complessivo netto riferibile ai ricavi/compensi derivanti da produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione di materiale pornografico e di incitamento alla violenza, con rinvio alle regole Irpef per dichiarazione, acconti, liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e sanzioni. La definizione operativa di “materiale pornografico” e l’estensione a trasmissioni che sollecitano la credulità popolare sono state individuate dal D.P.C.M. 13.03.2009.
Per i forfetari, l’imposta sostitutiva (del 15% o 5% per le nuove attività) non assorbe la Tassa etica, poiché sostituisce solo Irpef, addizionali regionali/comunali e Irap; l’addizionale resta dovuta in presenza dei relativi presupposti oggettivi. “L’esclusione Irap per le persone fisiche dal 2022” non incide su tale addizionale (Circ. Ag. Entrate 18.02.2022, n. 4/E). In termini di determinazione, per i contribuenti forfetari la base imponibile della Tassa etica è “derivata”: si applica ai soli ricavi/compensi “delle attività sensibili” il coefficiente di redditività previsto per il codice ATECO, secondo la meccanica dell’art. 1, c. 64 L. 23.12.2014, n. 190.
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