Imposte dirette
11 Settembre 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare 3.07.2025, n. 10/E, ha fornito le prime istruzioni applicative, mentre la risposta all’interpello n. 233/2025 ha chiarito la rilevanza degli optional richiesti dal dipendente.
Un ulteriore chiarimento si è aggiunto con l’interpello 9.09.2025, n. 233, incentrato sugli optional richiesti dai dipendenti (ad esempio, interni in pelle o sistemi multimediali avanzati, cerchi in lega, un colore come tale riconosciuto) con pagamento a loro carico tramite trattenuta in busta paga.
Il quesito proposto affrontava la questione relativa alle somme elargite dai dipendenti a copertura del costo di determinati optional sulle vetture e se potessero essere portate in diminuzione del valore del fringe benefit determinato forfettariamente e riscontrabile nelle tabelle ACI.
L’Agenzia, negando tale possibilità, rammentava all’istante che: “la disposizione contenuta nell’art. 51, c. 4, lett. a) del Tuir, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi a uso promiscuo è assoggettato a tassazione “al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente”, deve intendersi riferita, come si evince dalla circolare n. 326/1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l’uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI. La citata disposizione disciplina, infatti, esclusivamente la determinazione forfetaria del valore da assoggettare a tassazione del veicolo nell’ipotesi in cui lo stesso sia concesso in uso promiscuo al dipendente, ancorandola al costo chilometrico d’esercizio individuato in base alle tabelle ACI. Nella determinazione di tali valori l’ACI tiene conto dei costi annui non proporzionali alla percorrenza, ovvero di tutti i costi che in ogni caso l’automobilista deve sostenere, indipendentemente dal grado di utilizzazione del veicolo, e dei costi annui proporzionali alla percorrenza, ovvero dei costi che direttamente o indirettamente sono connessi al grado di utilizzazione del veicolo stesso. Pertanto, non rientrano nella determinazione di tale valore eventuali optional”.
Conseguentemente, secondo l’Agenzia delle Entrate:
– il calcolo ACI è forfetario e tiene conto solo del prezzo di listino standard;
– gli optional non rientrano nella valorizzazione convenzionale;
– di conseguenza, i costi degli optional non riducono il fringe benefit tassabile, che resta quello determinato sulla base ACI.
Implicazioni pratiche – Dalla lettura coordinata della circolare n. 10/E/2025 e degli interpelli nn. 192 e 233 emergono 3 direttrici operative:
1) nuovo regime agevolato, applicabile solo se contratto, immatricolazione e consegna si collocano nel 2025;
2) disciplina transitoria, valida per consegne fino al 30.06.2025, a condizione che l’ordine sia avvenuto entro il 31.12.2024;
3) valore normale, criterio residuale, da applicare ogniqualvolta manchi il coordinamento dei requisiti richiesti o la consegna avvenga dopo il 30.06.2025.
A ciò si aggiunge l’esclusione di qualunque impatto degli optional dal calcolo del fringe benefit.
Per i professionisti che assistono le aziende, diventa indispensabile adottare un approccio documentale rigoroso: verificare la data dell’ordine e del contratto di concessione; acquisire la documentazione di immatricolazione; monitorare la data di consegna al dipendente.
La riforma del 2025, letta alla luce della circolare n. 10/E/2025 e l’interpello n. 192/2025 confermano l’impianto normativo e la volontà di favorire la mobilità sostenibile, premiando i veicoli a basse emissioni. Tuttavia, le condizioni applicative sono stringenti e impongono alle aziende e agli studi professionali che le assistono una gestione accurata dei tempi contrattuali e operativi.
Per gli operatori, la sfida è ora quella di trasformare queste regole in procedure interne chiare e controllabili, capaci di garantire certezze a datori di lavoro e lavoratori, nel rispetto delle finalità ambientali e fiscali del legislatore.
Per una migliore disamina dei documenti di prassi, alleghiamo un approfondimento.