Imposte dirette

18 Gennaio 2023

Tassazione dei premi di risultato nella legge di Bilancio 2023

Premi di produttività detassati: per i lavoratori dipendenti nel 2023 l’aliquota scende al 5%.

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 197/2022, recante il “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025“, cosiddetta legge di Bilancio 2023. Tra i molti aspetti relativi ai rapporti di lavoro, la stessa interviene in materia di tassazione dei premi di produttività.

Nel dettaglio, all’art. 1, c. 63 L. 197/2022, è previsto che “Per i premi e le somme erogati nell’anno 2023, l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all’art. 1, c. 182 L. 28.12.2015, n. 208, è ridotta al 5%”; laddove l’art. 1, c. 182 cit. prevede che “Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 188, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.

Volendo fornire un riepilogo della normativa sui premi di produttività, si ricorda che i datori di lavoro, tramite contrattazione aziendale o territoriale, possono istituire un premio legato a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, e che la legislazione prevede per tali somme, in caso di deposito del contratto tramite gli appositi canali telematici del Ministero del Lavoro, un’imposta sostitutiva del 10% per i lavoratori dipendenti del settore privato titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che hanno percepito, nell’anno d’imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d’importo non superiore a 80.000 euro. Il limite di reddito agevolato è pari a 3.000 euro, da innalzare a 4.000 euro laddove l’azienda coinvolga in modo paritetico i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

Con la nuova legge di Bilancio, la tassazione sostitutiva per i citati emolumenti viene dimezzata dal 10% al 5%, ma solo in misura provvisoria per l’anno 2023. Il prelievo fiscale viene quindi ulteriormente ridotto con il fine di incentivare il ricorso a tali sistemi di premialità; a tal proposito, preme considerare quanto affermato dalla relazione tecnica inserita nel Disegno di legge di Bilancio 2023, in cui “si stima un incremento dell’ammontare dei premi a tassazione separata di circa il 10%” a causa dell’“effetto incentivante relativo alla nuova aliquota”.

Report deposito contratti ex art.14, D.Lgs.151/2015

  • si attui in seguito il prelievo contributivo, applicando un’aliquota immaginaria presunta del 9,19% (senza, in questo caso, prevedere alcun tipo di decontribuzione), con un risultato pari a 1.378,50 euro (imponibile fiscale);
  • all’imponibile fiscale sopra ricavato si applichino ora le aliquote per il pagamento dell’imposta sostitutiva, confrontando gli importi netti finali ottenuti.

Nel dettaglio, con l’aliquota del 10% si ottiene un importo netto pari 1.240,65 euro, mentre con l’aliquota ridotta del 5% si ottiene un importo netto di 1.309,57 euro.

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