Coop
02 Maggio 2025
Il Consiglio nazionale e la Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti ha pubblicato il documento “L’imposizione diretta nelle cooperative agricole” con l’intento di risolvere i dubbi interpretativi ancora oggi esistenti in materia.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e la Fondazione nazionale di ricerca dei commercialisti hanno recentemente pubblicato sul proprio sito il documento “L’imposizione diretta nelle cooperative agricole” a cura della Commissione “Fiscalità delle imprese agricole”.
Lo scopo del documento, precisa la Commissione, è quello di illustrare la disciplina relativa alla tassazione dei redditi conseguiti dalle cooperative agricole, cercando di risolvere i dubbi interpretativi ancora oggi esistenti in materia. Inoltre, con riguardo alla riforma fiscale in corso, e, nello specifico, sulla prossima emanazione del Testo Unico sulle “Agevolazioni tributarie e regimi di particolari settori”, il documento cerca di offrire una traccia per l’auspicabile accorpamento delle norme riguardanti le agevolazioni in materia di imposizione diretta relative alle cooperative agricole in un unico “Capo” (rubricato “Società cooperative agricole”) da aggiungere al Titolo I (Agricoltura) della Parte Seconda (Agevolazioni permanenti) del predetto Testo Unico.
Prima di affrontare il tema principale della tassazione Ires e Irap, il documento offre un breve excursus della disciplina civilistica dell’impresa cooperativa, mettendo in risalto la natura mutualistica e l’assenza dello scopo di lucro.
Lo studio, anche con l’ausilio di esempi, descrive molto puntualmente l’evoluzione normativa in materia di Ires, che ha visto dal 1973 a oggi un forte ridimensionamento dei vantaggi fiscali originariamente accordati. Per le cooperative agricole che soddisfano i requisiti dell’art. 10 D.P.R. 601/1973, infatti, si è passati da un regime Ires di totale esenzione del reddito a una tassazione del 23% degli utili conseguiti, conservando, tuttavia, l’esenzione sul delta positivo delle variazioni fiscali. La Commissione affronta anche il tema della limitazione al riporto delle perdite fiscali disciplinata dall’art. 84 del Tuir, disposizione che tiene conto dell’ipotesi in cui, in periodi d’imposta con risultato positivo parzialmente detassato, ne seguano altri in cui l’ente produce una perdita fiscale.
Riguardo all’Irap il documento si sofferma maggiormente sulla disciplina vigente e, in particolare, sui requisiti soggettivi e oggettivi che, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2015, garantiscono alle cooperative agricole di cui al citato art. 10 D.P.R. 601/1973 la detassazione del valore della produzione, per effetto della legge di Stabilità 2016.
Interessante è il capitolo destinato alle cooperative miste, fattispecie che si configura quando l’ente, oltre a esercitare una o più attività ricomprese nel più volte citato art. 10 D.P.R. 601/1973, esercita anche altre attività, sebbene nel comparto agricolo, che non possono godere delle agevolazioni tributarie in esame; è il caso, ad esempio, dell’attività di fornitura, prevalentemente ai soci, di beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. La questione sollevata, e sulla quale la Commissione auspica un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate, riguarda il meccanismo di imputazione dei costi promiscui alle 2 attività (agevolata e non), che in base agli interventi di prassi a oggi emanati, risulta essere diverso per Irap e Ires (analitico per Irap e proporzionale per Ires).
Infine, non poteva mancare un passaggio sui ristorni, anche se, ad avviso di chi scrive, l’argomento meritava una trattazione più approfondita sulle ragioni per le quali alcune cooperative agricole non applicano l’istituito del ristorno. Le conclusioni dal punto di vista tributario sono tuttavia corrette e rappresentano come in via interpretativa si sia arrivati a considerare i ristorni deducibili ai fini Irap al pari di quanto normativamente era già previsto ai fini Ires.