Imposte dirette
25 Luglio 2025
Con la risposta all’interpello n. 178/2025 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il regime fiscale delle plusvalenze realizzate nell’ambito della composizione negoziata della crisi.
Con interpello ai sensi dell’art. 11 L. 212/2000, una società si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate per ricevere chiarimenti sulla tassazione della plusvalenza che si sarebbe realizzata nell’ambito della cessione di un immobile da perfezionarsi nel corso di una procedura di composizione negoziata. L’Istante, in particolare, sosteneva che la cessione d’azienda e le relative sopravvenienze potevano godere degli effetti premiali di cui all’art. 25-bis del Codice della crisi, a condizione della pubblicazione della cessione d’azienda e/o dell’accordo con i creditori nel Registro delle Imprese, laddove “[…] l’imponibilità fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione d’azienda prospettata in premessa [sia] normata e definita dall’art. 86 del Tuir”.
Dunque, l’Istante ritiene applicabile per estensione analogica la disposizione prevista dall’art. 86, c. 5 del Tuir, secondo la quale “[l]a cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non costituisce realizzo delle plusvalenze e minusvalenze dei beni, comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento”.