Imposte dirette

28 Agosto 2025

Tassazione partecipazioni qualificate

Secondo una recente ordinanza della Corte di cassazione, nel calcolo occorre tener conto anche della nuda proprietà.

Atteso che nel sistema impositivo attualmente vigente non esiste più alcuna distinzione sulla tassazione dei dividendi relativi alle partecipazioni (qualificate e non), nel caso di distribuzione di dividendi in vigenza del vecchio impianto normativo era fondamentale l’individuazione sulla natura “qualificata” o meno della partecipazione.

Il criterio per la classificazione viene indicato dall’art. 67 del Tuir: “Costituisce cessione di partecipazioni qualificate la cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, e di ogni altra partecipazione al capitale od al patrimonio delle società e associazioni di cui all’articolo 5 e dei soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), nonché la cessione di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, qualora le partecipazioni, i diritti o titoli ceduti rappresentino, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2 o al 20 per cento ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5 o al 25 per cento, secondo che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni”.

Un interessante spunto ci viene fornito da una recente posizione assunta dalla Corte di Cassazione (Ordinanza n. 17741/2025).

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