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26 Aprile 2024

Tax credit per acquisto di prodotti alternativi alla plastica monouso

Sono ammissibili al contributo le spese effettivamente sostenute nelle annualità 2022, 2023 e 2024.

Con il D.M. 4.03.2024 (pubblicato in G.U. 13.04.2023, n. 87), sono stati definiti i criteri, le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta finalizzato a promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso.

Il beneficio è riconosciuto alle imprese che acquistano e utilizzano prodotti della tipologia di quelli elencati nell’allegato, Parte A e Parte B al D.Lgs.196/2021, che sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002. Si tratta, a titolo esemplificativo, di:

  • tazze o bicchieri per bevande (inclusi i relativi tappi e coperchi);
  • contenitori per alimenti;
  • bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce.

Sul piano soggettivo, possono presentare domanda di concessione del contributo, le imprese che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

  • risultano attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese;
  • risultano iscritte all’assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima oppure alla Gestione separata di cui all’art. 2, c. 26 L. 335/1995;
  • non siano destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001;
  • non sussistano nei loro confronti cause di divieto, decadenza o sospensione;
  • non si trovino in liquidazione né sono soggette a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.

Sono ammesse all’agevolazione le spese effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024. L’effettività del sostenimento della spesa deve risultare da apposita “attestazione” resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Non sono, comunque, ammesse al beneficio le spese:

  • sostenute “anteriormente” alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 196/2021;
  • per l’acquisto di prodotti che, non essendo utilizzate dall’impresa richiedente, si configurano unicamente come merce di rivendita operata da imprese del commercio.

Il tax credit spetta, fermo restando il limite delle risorse disponibili, nella misura del 20% delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario.
Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste “eccedano” i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto, rispetto alla spesa sostenuta, al fine di garantire il limite della spesa autorizzata.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante modello F24, attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Non si applicano i limiti alle compensazioni di cui all’art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all’art. 34 L. 388/2000.
Inoltre, il suddetto credito di imposta:

  • è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa europea, nazionale o regionale;
  • non concorre alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile dell’Irap produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 del Tuir.

Per accedere al contributo, i soggetti in possesso dei requisiti previsti, per il tramite del legale rappresentante, presentano un’apposita istanza attraverso la procedura informatica resa accessibile dal sito istituzionale del Ministero. Sulla sezione news di detto sito sono indicati i termini e le modalità di presentazione della domanda nonché la documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria.
Nell’istanza, i beneficiari dichiarano il possesso dei requisiti previsti, ivi inclusi quelli di carattere tecnico, compreso l’ammontare complessivo delle spese sostenute e del contributo richiesto per ogni annualità, allegando l’attestazione su indicata. Al solo fine di consentire lo svolgimento dei controlli, i soggetti beneficiari allegano all’istanza la documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento, nonché la certificazione che i prodotti acquistati sono riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile, certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002.

La gestione dell’istruttoria finalizzata alla concessione del contributo è svolta mediante Invitalia Spa, la quale provvede allo svolgimento delle seguenti attività:

  • ricezione delle istanze di contributo, attraverso una piattaforma dedicata;
  • accertamento della completezza dell’istanza e della sussistenza dei requisiti di ammissibilità;
  • definizione dell’elenco delle istanze che necessitano di integrazione documentale;
  • definizione dell’elenco delle istanze ammissibili;
  • definizione dell’elenco delle istanze per le quali le verifiche si sono concluse negativamente.

Il Ministero verifica, poi, tramite il registro nazionale degli aiuti, il rispetto, da parte del soggetto beneficiario, del massimale previsto dai regolamenti de minimis applicabili, e procede alla registrazione dell’aiuto individuale nel suddetto registro. L’importo del contributo concesso è ridotto qualora necessario al fine di garantire il rispetto del massimale previsto dal regolamento de minimis.

Sul fronte dei controlli si osserva, da ultimo, che il Ministero procede ad effettuare ispezioni a campione in misura proporzionale al rischio e all’entità del contributo concesso, controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, nonché le condizioni per la fruizione del contributo. I controlli in merito alla legittima fruizione del credito di imposta sono effettuati dall’Agenzia delle entrate.

Qualora l’Agenzia accerti l’indebita fruizione, totale o parziale, del credito d’imposta, la stessa ne dà comunicazione in via telematica al Ministero che, previe verifiche per quanto di competenza, provvede al recupero.

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