IVA

23 Settembre 2025

Telefisco 2025: le risposte su rimborsi spese e split payment

Chiarezza su Iva, imposta di bollo e split payment: l’Agenzia delle Entrate conferma le regole e i disallineamenti dopo le ultime novità normative.

Durante l’incontro di Telefisco di settembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 all’art. 54 del Tuir, in vigore dal 1.01.2025, non hanno alcun impatto sulla disciplina Iva e sull’imposta di bollo applicabile ai rimborsi spese dei professionisti. L’art. 54, c. 2, lett. b) del Tuir, come novellato, esclude dal reddito professionale i rimborsi spese analitici, ma questa esclusione riguarda esclusivamente la determinazione della base imponibile Irpef e “non si estende al trattamento Iva”.

Ai fini Iva, resta fondamentale distinguere tra le spese anticipate “in nome e per conto” del cliente, che sono escluse da Iva ai sensi dell’art. 15, c. 1, n. 3) D.P.R. 633/1972, e le spese sostenute “a proprio nome”, che invece sono soggette a Iva secondo l’art. 3, c. 3, ultimo periodo D.P.R. 633/1972. L’Agenzia ha confermato che solo le anticipazioni documentate e sostenute con “mandato con rappresentanza” possono essere escluse dalla base imponibile Iva, mentre tutte le altre spese, anche se rimborsate analiticamente, restano imponibili Iva.

Per quanto riguarda l’imposta di bollo, l’Agenzia ha ricordato che questa si applica alle fatture non soggette a Iva di importo superiore a 77,47 euro, come previsto dall’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 642/1972. L’esenzione dall’imposta di bollo per le operazioni assoggettate a Iva è sancita dall’art. 6 della Tabella allegata al medesimo D.P.R. 642/1972. In presenza di fatture con importi misti (parte soggetta a Iva e parte esclusa), il bollo si applica solo se la parte non soggetta a Iva supera la soglia prevista.

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