Amministrazione e bilancio
29 Settembre 2025
Il mese di settembre è dedicato alle riflessioni sui temi lasciati sospesi a fine luglio e, per le società, al momento dell’approvazione del bilancio relativo al 2024.
Uno dei temi principali è cosa fare se la S.r.l., pur superando i limiti di cui all’art. 2477 c.c., non ha ancora provveduto alla nomina dell’organo di controllo/revisore: qualora la società sia sostanzialmente solida la risposta potrebbe anche essere di non fare nulla; qualora la società sia disorganizzata e poco stabile a livello patrimoniale, finanziario ed economico, a maggior ragione, la risposta sarà quella di non fare nulla.
Cosa accade infatti a termini di legge in questi casi e cosa ci ha insegnato la pratica professionale e la dottrina in questi ultimi mesi? Un documento completo da questo punto di vista è quello emanato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in data 17.06.2025 al quale è opportuno fare comunque riferimento.
L’art. 2477, c. 5, secondo periodo c.c. ci dice che, se l’assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato (ad esempio un socio non amministratore) o su segnalazione del Registro delle Imprese (l’ipotesi di gran lunga più ricorrente).
Solitamente e per prassi consolidata, anche di Unioncamere, è il Registro delle Imprese competente secondo la sede legale che, constatato dai bilanci depositati, il superamento per 2 anni consecutivi di uno dei limiti dell’art. 2477, c. 2 c.c., notifica un invito alla nomina alla società con un atto definito di “moral suasion”.
Un’ulteriore premessa necessaria è quella che lo statuto della società, per potere permettere di fruire di tutte le alternative, deve essere sostanzialmente conforme all’attuale configurazione della norma.
Cosa fare in questi casi? Se la società è minimamente strutturata ovvero si tratta di una società che gestisce solo e pochi affitti ed è finanziariamente stabile le alternative sono sostanzialmente 4 (o 3 vedremo perché): sindaco unico o collegio sindacale con revisione legale; sindaco unico o collegio sindacale e società di revisione o revisore unico con separati incarichi; revisore unico o società di revisione; sindaco unico o collegio sindacale senza revisione legale.
Se invece la società si presenta in difficoltà finanziaria e con risultati economici non brillanti, potrebbe essere decisamente meglio attendere la nomina d’ufficio (fatte salve le valutazioni di tipo legale/penale per le aggravanti del caso in caso di liquidazione giudiziale) e l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 2630 e 2631 c.c.
La quarta ipotesi esaminata (la nomina del sindaco unico o collegio sindacale senza la revisione legale) è suffragata da un’interpretazione letterale della norma che permetterebbe di praticarla, ma è sostanzialmente osteggiata dalla dottrina (Assirevi e Cndcec anche nel documento citato del 17.06.2025).
La pratica professionale, allo stato attuale, ci dice anche che, a fronte di tale scelta, se compatibile con lo statuto vigente, il Registro delle Imprese non interviene e iscrive tale nomina, tanto è vero che anche il Cndcec invita i Tribunali che provvedono alla nomina alla specifica, in caso di scelta per il collegio sindacale o il sindaco unico, delle funzioni attribuite (controllo di legalità e revisione contabile) onde evitare pericolosi equivoci.
Cosa accade invece se la società non provvede? Occorre verificare la prassi locale instaurata in termini di rapporto tra il Registro delle Imprese e il tribunale delle imprese competente. Un excursus degli interventi giurisprudenziali è contenuto nel documento sopra citato del Cndcec. In presenza di uno statuto in linea con la normativa attuale il Tribunale dovrebbe provvedere, con decreto motivato in camera di consiglio, alla nomina nell’ambito delle 3 (4?) alternative sopra menzionate, sempre in situazioni di conformità dello statuto all’attuale norma.
L’impressione è che, nei casi di società particolarmente mal strutturate, si corra il rischio di una serie reiterata di mancate accettazioni delle nomine da parte di professionisti e/o revisori che, in fase di valutazione dell’incarico e di mappatura dei rischi, valutino come non praticabile la nomina.
L’altro problema irrisolto riguarda le modalità di quantificazione dei compensi, materia sulla quale il Tribunale dovrebbe quantomeno orientarsi con un parere preventivo dell’Ordine professionale competente per territorio. Attualmente il tribunale non provvede e, quindi, spetterà al sindaco o revisore nominato effettuare una quantificazione (usando i parametri del D.M. 140/2012) che dovrà essere approvata dall’assemblea che deve ratificare la nomina d’ufficio avvenuta da parte del Tribunale. Come si può vedere, comunque, si tratta sostanzialmente di un pasticcio normativo che dovrà essere “aggiustato” da giurisprudenza e provvedimenti regolamentari.
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