Imposte dirette
09 Giugno 2025
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate.
La scadenza per la presentazione del 730 è il 30.09.2025. I contribuenti che avessero già presentato il modello via Web hanno la possibilità eventualmente di annullarlo entro il 20.06.2025. Successivamente qualora fosse necessario apportare delle correzioni, è possibile farlo con il 730 integrativo entro il 27.10.2025.
La presentazione del 7302025, possibile dal 15.05.2025, determina l’avvio delle procedure di rimborso, trattenuta o pagamento delle imposte. Dalla metà del mese di giugno, l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione i 730-4 pervenuti ed i sostituti di imposta hanno la possibilità di effettuare un diniego a partire dal 7.07.2025.
La frequenza di trasmissione e notifica dei flussi di informazioni ai Caf e professionisti (cronoprogramma) è riepilogata nella Faq dell’Agenzia delle Entrate del 28.05.2025:
– dalla prima decade del mese di luglio è trasmessa a Caf/professionisti la ricevuta attestante la disponibilità di 730-4 ai sostituti;
– dal 16.07.2025 e settimanalmente sono notificati a Caf/professionisti i dinieghi ricevuti dai sostituti,
– da fine luglio a fine novembre (mensilmente) è trasmessa a Caf/professionisti la ricevuta mensile di riepilogo dei 730-4;
– entro la fine del mese di luglio, di settembre e di novembre è spedita un’e-mail dei 730 web sottoposti a controllo;
– nella seconda decade del mese di novembre è spedita un’e-mail dei 730 web non consegnati;
– con periodicità settimanale dalla seconda metà del mese di luglio, spedizione e-mail dei 730 web oggetto di diniego da parte del sostituto d’imposta;
– entro il 10.08.2025 e poi mensilmente fino alla prima settimana di novembre, re-inoltro dei 730-4 ad un nuovo delegato;
– il 10.12.2025 termina la messa a disposizione 730-4;
– il 19.12.2025 termina la trasmissione telematica dei dinieghi da parte dei sostituti d’imposta.
A partire dalla retribuzione di competenza del mese di luglio, il datore di lavoro deve effettuare i rimborsi relativi all’Irpef e alle altre imposte risultanti dal modello 730-4 o trattenere le somme o le rate (se è stata richiesta la rateizzazione con maggiorazione per interessi dello 0,33% mensile), dovute a titolo di saldo e primo acconto relativi all’Irpef, e alla cedolare secca, di addizionali regionale e comunale all’Irpef, di acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, di acconto all’addizionale comunale all’Irpef, imposta sostitutiva sui premi di risultato. Il sostituto d’imposta non esegue il versamento del debito o il rimborso del credito di ogni singola imposta o addizionale se l’importo che risulta dalla dichiarazione è uguale o inferiore a 12 euro.
Per i pensionati queste operazioni sono effettuate a partire dal mese di agosto o di settembre. Se la retribuzione erogata nel mese è insufficiente, la parte residua, maggiorata dell’interesse previsto per le ipotesi di incapienza, sarà trattenuta nei mesi successivi fino alla fine del periodo d’imposta.
Nel caso di presentazione del 730 senza sostituto d’imposta e nel caso di controlli eseguito dall’Agenzia delle Entrate con esito positivo, il rimborso è erogato dall’Agenzia delle Entrate a partire dal mese di dicembre, se il contribuente ha fornito il codice IBAN.
A novembre viene effettuata la trattenuta delle somme dovute a titolo di seconda o unica rata di acconto relativo all’Irpef e alla cedolare secca a meno che il contribuente non abbia comunicato per iscritto al sostituto di imposta entro il 10.10.2025 una diversa minore misura.