Diritto privato, commerciale e amministrativo
08 Agosto 2025
La mancata fissazione di un termine di prescrizione di regolarizzazione non costituisce difetto di condizione di procedibilità e non fa venir meno il procedimento penale instaurato.
Siamo nell’ambito delle procedure di natura penale che riguardano l’infortunistica sul lavoro, ma non solo: il procedimento previsto dagli artt 20-24 D.Lgs. 758/1994 è ritornato di grande attualità, per esempio, nella gestione di somministrazione, appalti e distacchi illeciti, da quando con la revisione del marzo 2024 sono ritornati a essere sanzionati penalmente. Si tratta di quei particolari approfondimenti di vigilanza nei quali gli Ispettori del lavoro e gli ispettori tecnici di INL operano rivestendo la qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria, così come i carabinieri dei Nuclei Ispettivi Lavoro.
Sappiamo che i poteri della Polizia Giudiziaria sono enumerati dall’art. 55 c.p.p., l’art. 20 e ss. D.Lgs. 758/1994, partendo da tali poteri, enuclea un piccolo procedimento tramite il quale la gran parte dei reati in materia di sicurezza (ma non solo, abbiamo già detto), vengono gestiti direttamente e completamente dalla Polizia Giudiziaria, facendo comunque sin da subito partecipe il Pubblico Ministero (che conserva tutte le prerogative proprie del dominus dell’azione penale).
Si tratta, da una parte, di evitare che il reato di solito di “pericolo” non venga portato a ulteriori conseguenze, dall’altro, di fornire le istruzioni tecniche affinché la condotta illecita contravvenzionale venga a cessare.