Amministrazione e bilancio

16 Maggio 2025

Termini per il deposito dei bilanci di società ed enti

A seconda del soggetto giuridico obbligato sono previsti termini diversi per il deposito presso il Registro delle Imprese.

Il termine per la pubblicazione del bilancio delle società di capitali è previsto dall’art. 2435 c.c., il quale dispone che, entro 30 giorni dalla sua approvazione, il bilancio, unitamente agli allegati, venga depositato a cura degli amministratori presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente per territorio.

Termini diversificati dal precedente sono poi previsti per il deposito nel Registro delle Imprese a seconda del soggetto obbligato:

– entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale deve essere depositata la situazione patrimoniale dei consorzi, che equivale, in forza del richiamo contenuto nell’art. 2615-bis c.c. al bilancio di esercizio delle società per azioni (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa);

– lo stesso termine di 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale deve essere rispettato per il deposito della situazione patrimoniale dei contratti di rete titolari soggettività giuridica. Anche tale situazione patrimoniale deve essere redatta in base alle disposizioni relative al bilancio di esercizio delle società per azioni. È importante ricordare che in base alla L. 28.07.2016, n. 154 le reti senza soggettività giuridica sono esonerate dall’obbligo di redazione e deposito della predetta situazione patrimoniale;

– la situazione patrimoniale dei consorzi tra enti locali deve essere depositata entro 2 mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale. I consorzi con attività esterna devono redigere la situazione patrimoniale secondo le norme che riguardano il bilancio di esercizio delle società per azioni;

– gli amministratori dei gruppi europei di interesse economico (GEIE) devono provvedere al deposito della situazione patrimoniale (stato patrimoniale e conto economico) entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio;

– le aziende speciali, le aziende speciali consortili e le istituzioni degli enti locali iscritte nel Repertorio delle attività economiche (REA) devono depositare il bilancio entro la data fissa del 31.05 di ogni anno;

– le imprese sociali costituite nelle forme di cui al Libro V del Codice Civile sono tenute al deposito del bilancio di esercizio entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio sociale;

– ai fini del deposito, lo stesso termine di 60 giorni dalla data di approvazione è previsto per il bilancio di esercizio degli enti del Terzo settore (non imprese sociali) e per il documento rappresentativo della situazione economica e patrimoniale delle società di mutuo soccorso.

Nessun termine è invece previsto per il deposito del bilancio consolidato della società controllante, del bilancio di società estera avente sede secondaria in Italia, a esclusione delle società creditizie e/o finanziarie, e del bilancio consolidato di società di persone interamente possedute da società di capitali.

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