IVA
30 Aprile 2025
Dal 1.01.2025 la legge Iva aggiorna le regole sulla territorialità della formazione. I nuovi criteri di territorialità prevedono la rilevanza nel luogo del committente se la formazione è resa in modo virtuale.
I servizi relativi alla formazione, anche grazie all’accelerazione tecnologica, sono in una fase di grande espansione che non si ferma ovviamente ai confini nazionali. L’UE ha varato nel 2022 una nuova direttiva (2022/542) che interviene sul luogo di effettuazione delle relative operazioni. Con il D.Lgs. 180/2024 le nuove regole trovano posto anche in Italia a partire dal 1.01.2025. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate aveva già anticipato l’effetto delle nuove regole in via interpretativa.
Per quanto riguarda le varie casistiche ripercorriamo i diversi casi.
Nel caso B2B, la formazione erogata in presenza può rientrare tra i servizi di accesso a manifestazioni educative (cfr. C 647/17). Tali servizi sono caratterizzati dal contributo del docente, contemporanea presenza di docenti e partecipanti nello stesso luogo, eventuali servizi accessori consumati. Essi presentano uno stretto collegamento con il luogo in cui la manifestazione si svolge. A tal fine il servizio si compone indissolubilmente del diritto di accesso e del diritto di partecipare all’evento. Pertanto, il luogo di tassazione è quello di svolgimento fisico dell’evento, come previsto dall’art. 53 della Direttiva e dall’art. 7-quinquies, lett. b) D.P.R. 633/1972.