Imposte dirette
03 Maggio 2025
L’Agenzia delle Entrate (interpello n. 59/2025) richiama l’incasso giuridico, ribadendo che la riforma dell’art. 88, c. 4-bis del Tuir unifica il regime Ires delle rinunce ai crediti, a prescindere dalle modalità e dai principi contabili.
L’Agenzia delle Entrate, tornando a riesumare l’istituto del cd. incasso giuridico con la risposta all’istanza d’interpello n. 59/2025, ha ritenuto di rappresentare “Al riguardo, la risoluzione 13.10.2017, n. 124/E ha chiarito che con l’introduzione dell’art. 88, c. 4-bis del Tuir, viene riformato il regime fiscale Ires delle rinunce a crediti da parte dei soci, riconducendolo a unità, a prescindere dalla modalità con cui l’operazione viene formalmente svolta, nonché dai principi contabili utilizzati dai soggetti coinvolti”.
Nella medesima risoluzione, si è inoltre precisato che, dal momento che si è in presenza di crediti dovuti a persone fisiche non esercenti un’attività di impresa e che non è pertanto ravvisabile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti rinunciati e il loro valore nominale, la società partecipata non dovrà tassare alcuna sopravvenienza attiva ai sensi dell’art. 88, c. 4-bis del Tuir, non potendosi verificare quelle distorsioni dovute appunto alla mancata coincidenza tra il valore nominale dei crediti e il loro valore fiscale che il legislatore ha inteso scongiurare e che sono ravvisabili solo in presenza di un’attività d’impresa.