Imposte dirette
26 Giugno 2025
Le indicazioni della Cassazione in merito al regime fiscale del trattamento di fine mandato.
La Cassazione, con la sentenza 17.06.2025, n. 16354, è tornata a pronunciarsi sul regime fiscale del TFM, ribadendo che, in mancanza di una norma che obblighi le società a provvedere a determinare le quote del trattamento di fine mandato degli amministratori nelle forme previste per i lavoratori dipendenti, non possa applicarsi l’art. 2120 c.c., dettato per questi ultimi (in tal senso già Cass. nn. 25435/2022 e 24848/2020).
La Corte ha precisato che tale assunto è in linea con l’ulteriore principio affermato in tema di redditi di impresa, in base al quale, in ragione del combinato disposto degli artt. 17, c. 1, lett. c), e 105 del Tuir, possono essere dedotte in ciascun esercizio, secondo il principio di competenza, le quote accantonate per il trattamento di fine mandato, previsto in favore degli amministratori delle società, purché la previsione di detto trattamento risulti da un atto scritto avente data certa anteriore all’inizio del rapporto, che ne specifichi anche l’importo. In mancanza di tali presupposti trova applicazione il principio di cassa, come disposto dall’art. 95, c. 5 del Tuir che stabilisce la deducibilità dei compensi spettanti agli amministratori delle società nell’esercizio nel quale sono corrisposti (così anche Cass. n. 19445/2023).