Amministrazione e bilancio
16 Ottobre 2025
La Cassazione (Ord. n. 18026/2025) ribadisce che il TFM è deducibile secondo il principio di competenza, purché previsto da atto scritto con data certa. Esclusa l’applicazione delle regole del TFR, deve rispettare criteri di ragionevolezza e proporzione rispetto alla realtà aziendale.
La Corte di Cassazione è tornata a esprimersi su un tema frequentemente oggetto di contenzioso con l’Amministrazione Finanziaria: la deducibilità fiscale del trattamento di fine mandato (TFM) riconosciuto agli amministratori di società. Con l’ordinanza 3.07.2025, n. 18026 la Suprema Corte ha ribadito in modo netto che non esiste alcun obbligo per le società di determinare l’accantonamento al TFM seguendo i criteri previsti dall’art. 2120 c.c., relativi esclusivamente al trattamento di fine rapporto dei lavoratori subordinati.
Tale posizione, ormai consolidata anche nella giurisprudenza di merito, sconfessa le contestazioni sollevate in passato dall’Agenzia delle Entrate, che riteneva deducibile l’accantonamento solo se calcolato in base alla retribuzione annua divisa per 13,5. La Cassazione, al contrario, ha chiarito che il trattamento di fine mandato degli amministratori trova fondamento nell’autonomia contrattuale delle parti e deve essere disciplinato secondo l’art. 2389 c.c., e non attraverso un richiamo analogico a disposizioni previste per i dipendenti.
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