Imposte dirette
16 Dicembre 2024
Non è tassato quale “reddito diverso” il trasferimento di valuta estera in un conto diverso da quello originario, purché effettuato nella stessa valuta e intestato al medesimo soggetto. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 9.12.2024, n. 60/E.
In linea generale, ai sensi dell’art. 67, c. 1, lett. c-ter) del Tuir, ai fini Irpef le plusvalenze derivanti dalla cessione a titolo oneroso di valute estere, rivenienti da depositi o conti correnti (anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente è assimilato a una cessione a titolo oneroso) sono classificabili tra i “redditi diversi”, a condizione che, nel periodo di imposta in cui esse sono realizzate, attraverso il prelievo dal deposito o dal conto, la giacenza dei depositi e conti correnti complessivamente intrattenuti dal contribuente presso tutti gli intermediari, calcolata secondo il cambio vigente all’inizio del periodo di riferimento, sia superiore a 51.645,69 euro per almeno 7 giorni lavorativi continui.
Previo superamento delle soglie, la plusvalenza che emerge dalla cessione a titolo oneroso di valute estere è tassata con imposta sostitutiva del 26%.
C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1
© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits · Whistleblowing