Società e contratti
07 Novembre 2025
Non è successione universale, l'Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti alle cessioni.
Un’importante precisazione dell’Agenzia delle Entrate arriva proprio quando aumentano i casi di imprenditori che trasformano la loro attività in società di capitali. Quando si trasferisce un’azienda individuale in una società a responsabilità limitata mediante conferimento, i crediti d’imposta generati dalle agevolazioni edilizie non seguono automaticamente il percorso che molti credono. La risposta interpretativa dell’Agenzia delle Entrate all’interpello 4.11.2025, n. 281 dissipa definitivamente i dubbi rimasti irrisolti.
Innanzitutto, bisogna sgombrare il terreno da un equivoco diffusissimo. Il conferimento di azienda, a differenza di fusioni o scissioni, non determina quella che si definisce “successione universale” degli elementi attivi e passivi. Secondo l’art. 176 del Testo Unico delle Imposte sul Reddito, l’operazione gode sì di neutralità fiscale; tuttavia, questo beneficio non produce automaticamente il trasferimento integrale dei diritti e degli obblighi fiscali verso la società che riceve il conferimento. È una distinzione sottile, ma decisiva sul piano operativo. Cosa significa concretamente? I crediti derivanti dai bonus edilizi vengono effettivamente trasferiti unitamente al complesso aziendale, ma il loro passaggio non avviene “per inerzia amministrativa”. Piuttosto, la norma qualifica questo trasferimento come una vera e propria cessione del credito, soggetta quindi ai vincoli disciplinati dall’art. 121 D.L. 34/2020. Questo è il punto nevralgico che spesso sfugge: il conferimento di crediti edilizi, sebbene tecnicamente possibile, incide significativamente sulla disponibilità residua di cessioni libere consentite dalla normativa vigente.
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