Diritto del lavoro e legislazione sociale
19 Agosto 2025
La distinzione tra trasfertisti e lavoratori in trasferta occasionale assume particolare rilevanza nella gestione dei rapporti di lavoro e richiede un'attenta valutazione degli aspetti normativi e fattuali per la corretta applicazione dei relativi regimi fiscali e contributivi.
Alla distinzione tra lavoratori trasfertisti e dipendenti in trasferta consegue l’applicazione di regimi normativi differenti, con significative implicazioni sui trattamenti economici e contributivi. L’ordinamento non fornisce una definizione esplicita del concetto di “trasfertista”. Tuttavia, attraverso l’analisi congiunta delle pronunce giurisprudenziali e delle disposizioni del Tuir è possibile delineare i contorni di tale figura professionale.
La giurisprudenza di legittimità, consolidatasi in numerose pronunce (ex pluris Cass. n. 3749/1988 e 20833/2015), identifica come trasfertisti quei dipendenti che svolgono la propria attività lavorativa mediante spostamenti continuativi presso diverse sedi operative. L’art. 51, c. 6, Tuir, nel delineare le somme che non concorrono a formare il reddito, disciplina specificamente i lavoratori che sono “tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi”.
Tale disposizione evidenzia la caratteristica principale del trasfertismo: lo svolgimento sistematico dell’attività professionale al di fuori della sede aziendale principale, che rimane destinata esclusivamente alle operazioni amministrative e burocratiche del rapporto lavorativo. La trasferta occasionale, invece, si configura quando il lavoratore viene destinato temporaneamente a svolgere le proprie mansioni in località differenti rispetto al normale posto di lavoro.