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30 Settembre 2025

Trasformazione in società semplice: regime fiscale agevolato

La legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) ha reintrodotto la possibilità per le società beneficiarie di procedere alla trasformazione agevolata in società semplice entro il 30.09.2025.

In Italia, le società che gestiscono beni immobili affrontano un notevole carico fiscale. Questo è spesso complicato dalla doppia imposizione sui dividendi distribuiti agli azionisti e dalle limitazioni nella gestione fiscale delle minusvalenze. L’Agenzia delle Entrate si era già espressa con la risoluzione n. 101/E/2016 secondo la quale “il regime agevolativo riguardante la trasformazione in società semplice è consentito per estromettere dal regime di impresa gli immobili che allo stato attuale non si prestano a forme di impiego profittevoli e favorire condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste”.

Le società interessate dalla trasformazione agevolata in società semplice devono avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobiliari e mobili registrati; per le società commerciali l’oggetto principale deve essere la gestione di beni non lo svolgimento di attività tipiche di impresa; infatti, la gestione si riferisce a un’attività passiva, limitata alla percezione di canoni di locazione o affitto. Le società beneficiarie sono le società di persone: società in nome collettivo (S.n.c.) e in accomandita semplice (S.a.s.); società di capitali: società a responsabilità limitata (S.r.l.), per azioni (S.p.A.) e in accomandita per azioni (S.a.p.a).

I beni immobili agevolabili sono i beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione ex art. 43, c. 2, primo periodo del Tuir: beni mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa; beni immobili patrimoniali e strumentali per natura (categorie catastali B, C, D, E, A/10) qualora non utilizzati direttamente nell’attività (ivi compresi i beni situati all’estero).

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