Società e contratti

30 Aprile 2025

Trasparenza fiscale e società cancellata: limiti di litisconsorzio

Il litisconsorzio necessario tra società trasparente e soci non è più obbligatorio dopo 5 anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese: il debito si trasferisce ai soci. Lo chiarisce la Cassazione con l’ordinanza 22.04.2025, n. 10429.

Il litisconsorzio necessario tra società trasparente e soci non è più obbligatorio se sono trascorsi 5 anni dalla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. Infatti, questo termine segna il definitivo effetto estintivo dell’ente, trasferendo il debito ai soci in un meccanismo successorio.

Nel caso specifico una società di capitali aveva optato per l’applicazione del regime di trasparenza fiscale ai sensi dell’art. 116 del Tuir (com’è noto, questo regime prevede l’imputazione dei redditi della società direttamente ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione e, di conseguenza, il riversamento sui soci di eventuali accertamenti fiscali). In particolare:

– l’Agenzia delle Entrate notificava avvisi di accertamento ai soci, sulla base di un maggior reddito accertato in capo alla società;

– i soci, ritenendosi lesi, proponevano ricorso in proprio, ma senza coinvolgere anche la società (che nel frattempo risultava cancellata dal Registro delle Imprese).

Questo comportamento sollevava due problemi giuridici fondamentali, ovvero:

– la legittimazione processuale dei soci (ovvero la loro possibilità di agire da soli in un processo che riguarda un accertamento fiscale collegato alla società);

– il rispetto del litisconsorzio necessario (ovvero la validità di un giudizio nel quale non è coinvolta la società trasparente).

Vuoi leggere l’articolo completo?

Abbonati a Ratio Quotidiano o contattaci per maggiori informazioni.
Se sei già abbonato, accedi alla tua area riservata.

C.F e P.IVA: 01392340202 · Reg.Imp. di Mantova: n. 01392340202 · Capitale sociale € 210.400 i.v. · Codice destinatario: M5UXCR1

© 2025 Tutti i diritti riservati · Centro Studi Castelli Srl · Privacy · Cookie · Credits