ETS ed Enti non commerciali
15 Maggio 2025
Entro il 30.06 di ogni anno gli enti non profit e gli Ets hanno l’obbligo di pubblicare sul proprio sito un rendiconto delle somme e vantaggi percepiti da enti pubblici nell’esercizio precedente se la somma di tutti i contributi ricevuti è pari o superiore a 10.000 euro.
In ottica di trasparenza, come disposto dalla L. 124/2017, gli enti non profit (associazioni, fondazioni e Onlus) e Ets (enti Terzo settore) devono pubblicare non solo i contributi monetari, ma anche tutti i vantaggi ricevuti sia in denaro che in natura. Ciò include i vantaggi che la pubblica amministrazione (PA) concede considerando l’ente beneficiario meritevole di un trattamento differente rispetto ad altri, in quanto soggetto senza scopo di lucro o che svolge attività di interesse generale.
Un esempio concreto di beneficio non monetario, che deve essere dichiarato, è l’uso gratuito di beni della PA. Ad esempio, se un Comune concede l’uso gratuito di una sala civica a un’organizzazione di volontariato per un anno, tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite dall’organizzazione, e il corrispettivo normale per tale affitto ammonterebbe a una cifra pari o superiore a 10.000 euro, tale vantaggio deve essere dichiarato. Anche se non si tratta di un contributo monetario diretto, questo “non esborso” di denaro per l’affitto della sala si configura come una forma di sostegno da parte del Comune che deve essere evidenziata.