Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
21 Maggio 2025
Con la novella introdotta dal D.Lgs. 33/2025 il legislatore ha aumentato il livello di confusione ed il disagio operativo dei contribuenti e degli addetti ai lavori, ennesima conferma di una scarna qualità delle norme approvate dal Parlamento.
L’e(in)voluzione della disciplina fiscale sui premi messi in palio in occasione di manifestazioni sportive, una delle maggiori novità introdotte dal decreto correttivo n. 163/2022 rispetto al testo originario della Riforma dello sport, sta causando numerosi dubbi applicativi.
Determinazione della soglia esente:
– art. 36, c. 6-quater D.Lgs. 36/2021. “Le somme versate a propri tesserati, in qualità’ di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive…” sono soggette a ritenuta a titolo d’imposta del 20%;
– art. 14, c. 2-quater D.L. 215/2023. Per il periodo 29.02.2024-31.12.2024 “Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive…non si applicano le ritenute alla fonte … se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d’imposta – ASD/SSD – al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro …”;
– art. 45, c. 9 D.Lgs. 33/2025. “Sulle somme di cui all’articolo 36, comma 6-quater D.Lgs. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l’ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo (quale?) dal sostituto d’imposta – ASD/SSD – al medesimo soggetto non supera l’importo di 300 euro”.
Il reiterato utilizzo da parte del legislatore della preposizione “a/agli”, in luogo della preposizione “per”, parrebbe significare che la soglia di 300 euro debba riguardare l’importo effettivamente incassato dal beneficiario (valore netto), con conseguente limite lordo fissato a 375 euro.
Mancato riferimento temporale – Mentre nel cd. “Milleproroghe” l’arco temporale entro cui usufruire del beneficio è specificatamente indicato, ossia dal 29.02.2024, data di entrata in vigore del D.L. 215/2023, al 31.12.2024, l’art. 45 D.Lgs. 33/2025 prevede sì l’esenzione retroattiva, dal 29.02.2024, ma accenna ad un generico/ipotetico “suddetto periodo” senza alcun altra specifica in merito.
Trattasi di un evidente e affrettato copia e incolla per cui non ci si può esimere dal domandarsi se l’esenzione sia da intendersi annuale o una tantum, quesito che necessita di un urgente intervento chiarificatore da parte dell’Amministrazione Finanziaria.
Decorrenza e retroattività del D.Lgs. 33/2025 – L’art. 243 D.Lgs. 33/2025 prevede che “Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1.01.2026”. A questo punto: l’accennata retroattività dell’agevolazione (dal 29.02.2024) ai sensi dell’art. 45, c. 9 è operativa?
Chi scrive, fatte salve auspicabili e contrarie note esplicative in merito, visto il mancato nesso tra i 2 sopra richiamati articoli, considerata altresì l’etimologia della parola “decorrenza”, ritiene di no, pertanto con conseguente obbligo di continuare ad applicare le ritenute su tutti i premi sportivi erogati nel corso del 2025, indipendentemente dal valore degli stessi. In alternativa si potrebbe valutare di sospendere momentaneamente i versamenti con successiva possibilità, ricorrendone i presupposti, di avvalersi del cd. ravvedimento operoso.
Rimborso delle ritenute versate – Per quanto precede occorre poi comprendere le modalità di recupero delle somme pagate, tramite F24, con codice tributo 1047 “Ritenute su premi per giuochi di abilità in spettacoli radiotelevisivi e in altre manifestazioni”.