Diritto del lavoro e legislazione sociale
13 Giugno 2025
La pronuncia del Tribunale di Pavia 29.05.2025 ricorda gli estremi del regime di solidarietà durante la somministrazione, disciplinato dall’art. 35 D.Lgs. 81/2015.
La sentenza del Tribunale di Pavia 29.05.2025 pone in evidenza l’insieme di disposizioni contenute nell’art. 35 D.Lgs. 81/2015, in termini di regime di solidarietà durante la somministrazione di lavoro.
Nel dettaglio, per quanto qui di interesse, si ricorda che all’art. 35 D.Lgs. 81/2015 è stabilito quanto segue:
– “per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore” (comma 1);
– “l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore” (comma 2);
– “nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo” e “Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori” (comma 5).