Diritto del lavoro e legislazione sociale

13 Giugno 2025

Tribunale di Pavia sulla solidarietà in somministrazione

La pronuncia del Tribunale di Pavia 29.05.2025 ricorda gli estremi del regime di solidarietà durante la somministrazione, disciplinato dall’art. 35 D.Lgs. 81/2015.

La sentenza del Tribunale di Pavia 29.05.2025 pone in evidenza l’insieme di disposizioni contenute nell’art. 35 D.Lgs. 81/2015, in termini di regime di solidarietà durante la somministrazione di lavoro.

Nel dettaglio, per quanto qui di interesse, si ricorda che all’art. 35 D.Lgs. 81/2015 è stabilito quanto segue:

– “per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore” (comma 1);

– “l’utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore” (comma 2);

– “nel caso in cui adibisca il lavoratore a mansioni di livello superiore o inferiore a quelle dedotte in contratto, l’utilizzatore deve darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone copia al lavoratore medesimo” e “Ove non abbia adempiuto all’obbligo di informazione, l’utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l’eventuale risarcimento del danno derivante dall’assegnazione a mansioni inferiori” (comma 5).

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