Estero
18 Settembre 2025
Un trust estero che da “grantor” diventa “non-grantor” non è interposto se il trustee ha pieni poteri e i beneficiari non interferiscono. Se l’atto individua beneficiari e quote, il trust è trasparente e i redditi sono imputati pro quota (Ag. Entrate, interpello n. 239/2025).
Un trust estero istituito come “grantor trust” e divenuto, per morte del disponente, “non-grantor trust” secondo la normativa statunitense, non è considerato interposto ai fini fiscali italiani se il trustee dispone di effettivi poteri gestori autonomi e non sussiste ingerenza dei beneficiari residenti. Qualora l’atto istitutivo individui nominativamente i beneficiari e stabilisca percentuali di attribuzione predeterminate, il trust è qualificabile come trasparente con imputazione dei redditi ai beneficiari in proporzione alle rispettive quote a partire dal periodo d’imposta in cui il trust assume tale natura. Lo ha precisato l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello 15.09.2025, n. 239.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate trae origine da un interpello presentato da persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, beneficiari finali dell’84% del fondo di un trust americano (con patrimonio costituito esclusivamente da beni mobiliari e immobiliari situati negli Stati Uniti) istituito in California da un cittadino statunitense (prozio degli istanti), che ne era anche primo trustee e beneficiario, dotato di ampi poteri di revoca e modifica fino al decesso. Alla morte del disponente è stato nominato trustee un soggetto residente negli Stati Uniti, anch’esso beneficiario, che ha avviato le operazioni di liquidazione e distribuzione dei beni secondo il programma negoziale previsto.
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