Altre imposte indirette e altri tributi
11 Aprile 2025
La Society of Trust and Estate Practitioners (STEP) ha pubblicato un position paper con il quale illustra le ragioni per quali si ritiene corretto applicare la tassazione all’entrata in caso di conferimenti in trust effettuati da non residenti.
L’art. 2, c. 2-bis del TUS dispone che “Per i trust e gli altri vincoli di destinazione, l’imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti ai beneficiari, qualora il disponente sia residente nello Stato al momento della separazione patrimoniale. In caso di disponente non residente, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario”.
Mentre non vi sono dubbi sul momento impositivo relativo al disponente residente, l’affermazione che, in caso di disponente non residente, l’imposta sia dovuta “limitatamente ai beni e diritti esistenti nel territorio dello Stato trasferiti al beneficiario” nulla chiarisce in merito al momento in cui debbano essere verificati i requisiti di territorialità del disponente e, quindi, se l’imposta sia dovuta in “entrata” o in “uscita”.