ETS ed Enti non commerciali
13 Settembre 2025
Dopo la “comfort letter” della Commissione Europea, che ha dato di fatto il via libera alle norme fiscali previste nel Codice del Terzo settore, si delinea l’obbligo di scegliere la propria strada all’interno del Codice del Terzo settore, oppure di devolvere il patrimonio residuo.
Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) sono definite dall’art. 10 D.Lgs. 460/1997. Sono associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e sociosanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; promozione della cultura e dell’arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
Inoltre, i loro statuti devono prevedere l’esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale; il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale; l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità.
Si tratta quindi di una qualifica attribuibile a un vasto numero di enti, che in passato è stata utilizzata non poche volte per veicolare quelle attività di interesse generale menzionate all’art. 10 D.Lgs. 460/1997, dato che ampie erano le agevolazioni connesse all’assunzione della qualifica.