Bandi, agevolazioni, bonus, contributi a fondo perduto
09 Aprile 2025
In caso di edifici distinti e catastalmente autonomi, con un unico accesso carrabile e pedonale, la detrazione del 75% per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche e il relativo limite di spesa applicabile devono essere calcolati separatamente per ciascun edificio.
L’Agenzia delle Entrate (risposta all’interpello 7.04.2025, n. 89) ha fornito chiarimenti riguardo alla detrazione fiscale del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche, specificando l’applicazione in caso di edifici distinti ma con accesso comune.
I tecnici di prassi ricordano che le principali disposizioni normative riguardanti le detrazioni fiscali per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono contenute nell’art. 119-ter del decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Tale articolo, successivamente modificato dal D.L. 212/2023, prevede una detrazione del 75% per le spese sostenute dal 1.01.2022 al 31.12.2025 per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti.
La detrazione si applica anche alla realizzazione di percorsi esterni e agli interventi di automazione degli impianti degli edifici, inclusi quelli per l’apertura e chiusura dei cancelli, nonché alle spese per lo smaltimento e la bonifica degli impianti sostituiti.