ETS ed Enti non commerciali
12 Giugno 2025
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nell’unificazione tra fondazioni disposta dalla Prefettura, assimilabile a fusione, i crediti Ires e Iva si trasferiscono all’incorporante, applicando le regole fiscali delle fusioni societarie anche agli ETS.
Con la risposta all’interpello 9.06.2025, n. 150 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato il tema relativo al trasferimento dei crediti Ires e Iva nell’ambito di un’operazione di unificazione tra fondazioni disposta dalla Prefettura. Questa operazione, pur non configurandosi formalmente come una fusione, è stata sostanzialmente assimilata a una fusione per incorporazione ai sensi dell’art. 2504-bis c.c., determinando così una successione a titolo universale dell’ente incorporante nei diritti e negli obblighi dell’ente incorporato, incluse le posizioni fiscali.
La fattispecie analizzata in sede d’interpello ha riguardato fondazioni con finalità affini, la cui unificazione veniva promossa dall’autorità pubblica per razionalizzare l’assetto organizzativo (il fondamento normativo è rinvenibile nell’art. 26 c.c., che prevede l’intervento dell’autorità governativa per la riorganizzazione di enti dotati di personalità giuridica)
In questo caso, è stato riconosciuto che:
– ai fini delle imposte sui redditi, è applicabile l’art. 172, c. 4 del Tuir, che consente il subentro nei diritti e obblighi relativi ai tributi, esteso agli enti non societari per effetto dell’art. 174 del medesimo Tuir;