Diritto privato, commerciale e amministrativo
26 Marzo 2025
La procedura si articola in due fasi, una prima fase “internazionale”, al termine della quale si ottiene un parere di brevettabilità, e una successiva fase “nazionale” o “regionale” nella quale si svolge l’esame di merito della domanda di brevetto.
Per l’ottenimento di un brevetto internazionale risulta di estrema importanza l’utilizzazione della procedura prevista dal PCT (Patent Cooperation Treaty), Trattato multilaterale di cooperazione in materia di brevetti gestito dalla WIPO (World Intellectual Property Organization), l’Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale, con sede a Ginevra, alla quale aderiscono oltre 150 Stati.
L’utilizzo della procedura PCT consente di rendere più agevole la richiesta di protezione per un’invenzione simultaneamente in più Paesi, attraverso il deposito di un’unica domanda internazionale di brevetto presso gli uffici preposti di uno degli Stati membri, anziché diverse domande presso più Stati.
La procedura PCT è composta da 2 fasi principali: una fase internazionale e una fase nazionale; inizia con il deposito di una domanda internazionale e termina (in caso di esito favorevole per il richiedente) con la concessione di un certo numero di brevetti nazionali e/o regionali.
La fase internazionale è a sua volta composta da 5 fasi. Le prime 3 sono automatiche per tutte le domande internazionali mentre le ultime 2 sono facoltative.
Le prime 3 fasi consistono nel deposito della domanda internazionale da parte del richiedente e nella sua elaborazione da parte dell’Ufficio ricevente, nella stesura del rapporto di ricerca internazionale e del parere scritto da parte di una delle “Autorità di ricerca internazionale” e nella pubblicazione della domanda internazionale insieme al rapporto di ricerca internazionale da parte dell’Ufficio WIPO.
La quarta fase include la stesura di una ricerca internazionale supplementare che può essere effettuata da una o più Autorità di ricerca internazionale (diverse da quella che ha effettuato la ricerca internazionale principale) con conseguente stesura di un rapporto di ricerca internazionale supplementare.
Il quinto passaggio, facoltativo, riguarda l’esame preliminare internazionale e si conclude con la stesura del rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità da parte di una delle “Autorità di esame preliminare internazionale”. Il rapporto preliminare internazionale sulla brevettabilità analizza gli aspetti della brevettabilità generale dell’invenzione. L’intero carteggio viene quindi trasmesso agli Uffici nazionali (o regionali) da cui il richiedente desidera ottenere un brevetto sulla base della domanda internazionale (i cosiddetti “Uffici eletti”).
Al termine della fase internazionale, sono necessarie ulteriori azioni (fase nazionale) presso ciascuno degli Uffici nazionali (o regionali) da cui il richiedente desidera ottenere un brevetto sulla base della domanda internazionale presentata. In particolare, il richiedente deve versare a tali Uffici i diritti nazionali (o regionali) richiesti, fornire loro tutte le traduzioni richieste e nominare un rappresentante (agente brevettuale) ove richiesto.
Gli Uffici nazionali (o regionali) esaminano quindi la domanda e concedono o rifiutano il brevetto nazionale (o regionale) sulla base delle loro leggi nazionali.