Accertamento, riscossione e contenzioso
15 Luglio 2025
Per la Cassazione (sent. n. 12997/2025) la mancanza delle firme digitali Cades o Pades non invalida la cartella di pagamento quando il documento è inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo.
Una società impugnava una cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo la mancanza della sottoscrizione digitale della cartella di pagamento per la validità della sua notifica a mezzo PEC; infatti, mancavano entrambe le firme digitali (Pades e Cades) e, in presenza della contestazione sulla conformità all’originale, occorreva che la cartella contenesse l’attestazione di conformità invece assente.
Giunto il giudizio davanti alla Corte di Cassazione, quest’ultima disattendeva le ragioni della società contribuente accogliendo invece il ricorso di Agenzia delle Entrate-Riscossione.
In particolare, il Giudice di legittimità ricordava di aver già avuto occasione di chiarire che “In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l’omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo, tanto più che, a norma dell’art. 25 D.P.R. 602/1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l’apposito modello approvato con D.M., che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, ma solo la sua intestazione e l’indicazione della causale, tramite apposito numero di codice” (Cass., 4.12.2019, n. 31605 e 15.07.2024, n. 19327).