Diritto privato, commerciale e amministrativo

29 Marzo 2025

Valida la comunicazione via PEC a uno solo dei difensori

La notifica disposta nei confronti di uno solo dei membri di un collegio difensivo è valida ed efficace anche nei confronti degli altri, laddove il mandato, se non specificato, si presume disgiunto.

La Corte di Cassazione, mutuando la propria giurisprudenza formatasi prima delle trasmissioni telematiche, dichiara validamente effettuata la comunicazione di cancelleria via PEC a uno solo dei componenti del collegio difensivo.

In sede d’appello, un lavoratore propone gravame avverso la sentenza di prime cure, che aveva respinto la domanda di declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli. Tuttavia, la Corte d’Appello lo dichiara improcedibile, per non aver la parte appellante “provveduto alla notifica del ricorso introduttivo del secondo grado di giudizio”.

Il giudice di secondo grado motiva il rigetto in ragione dell’avvenuta comunicazione del decreto di fissazione d’udienza a uno solo dei difensori, avendo la parte ricorrente conferito mandato disgiunto ai difensori: la Cassazione, adita dal ricorrente, conferma tale assunto. Viene infatti richiamata la sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 12924/2014, la quale ha precisato che “la nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l’eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte e il singolo procuratore, onerato verso la prima dell’obbligo di informare l’altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 c.p.c., a uno solo dei procuratori costituiti”.

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