IVA

12 Febbraio 2024

Ventilazione dei corrispettivi, un metodo che resiste nel tempo

Alcune categorie di commercianti al minuto, che effettuano la vendita promiscuamente ad aliquote Iva diverse, possono beneficiare di tale metodo che consente, ora anche con le nuove regole della memorizzazione elettronica, di registrare i corrispettivi senza distinzione per aliquota.

L’art. 24, c. 3 D.P.R. 633/1972 prevede che “Per determinate categorie di commercianti al minuto, che effettuano promiscuamente la vendita di beni soggetti ad aliquote d’imposta diverse, il Ministro delle finanze può consentire, stabilendo le modalità da osservare, che la registrazione dei corrispettivi delle operazioni imponibili sia fatta senza distinzione per aliquote e che la ripartizione dell’ammontare dei corrispettivi ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote sia fatta in proporzione degli acquisti”.

Tale norma che ha assunto la denominazione comune di “ventilazione dei corrispettivi”, è stata attuata con il D.M. Finanze 24.02.1973, n. 3495 che, individuando le categorie dei soggetti ammessi, tra le quali quelle dei commercianti al minuto di prodotti alimentari o dietetici, di articoli tessili, di vestiario e calzature, di prodotti per l’igiene personale, di prodotti farmaceutici, ha consentito, nelle ipotesi di vendite non documentate da fattura, la possibilità di “provvedere all’annotazione dei corrispettivi senza distinzione per aliquote e ripartirne l’ammontare, ai fini dell’applicazione delle diverse aliquote, in proporzione degli acquisti”, mediante la particolare procedura descritta dallo stesso Decreto.

Tuttavia, non si può procedere ad applicare il metodo se nel corso nell’anno precedente sono stati effettuati acquisti di altri prodotti (quelli non afferenti alla ventilazione) per un ammontare superiore al 50% di tutti gli acquisti e le importazioni o sono state effettuate cessioni con emissione di fattura per un ammontare superiore al 20% del volume d’affari (tenendo escluse le fatture emesse per la vendita di beni strumentali). La ventilazione dei corrispettivi ha resistito nel tempo anche alle nuove regole sulla memorizzazione elettronica e l’invio telematico dei corrispettivi, che l’hanno contemplata nelle specifiche tecniche dei registratori telematici.

Queste, comunque, le regole stabilite per la gestione della ventilazione:

  1. gli acquisti e le importazioni dei beni destinati alla rivendita, distinti per aliquote e separatamente dagli acquisti o dalle importazioni degli altri beni, vanno annotati nel registro degli acquisti (art. 25 D.P.R. 633/1972);
  2. alla fine di ciascun mese o trimestre, deve essere determinato, distinto per aliquota, l’ammontare globale, al lordo dell’Iva, degli acquisti e delle importazioni dei beni destinati alla rivendita registrati nello stesso periodo e procedere al cumulo di tale ammontare con quello relativo ai beni destinati alla rivendita acquistati o importati nei mesi o trimestri precedenti;
  3. ciò fatto occorre stabilire, sulla base del cumulo ottenuto, il rapporto di composizione di ciascun gruppo di beni soggetti, nell’ambito del cumulo, ad aliquote diverse;
  4. l’ammontare globale dei corrispettivi registrati nel mese o nel trimestre, al lordo dell’imposta, va dunque ripartito mediante l’applicazione dei rapporti di composizione degli acquisti o delle importazioni precedentemente determinati;
  5. dai corrispettivi così distinti va scorporata l’Iva in essi contenuta (es.: corrispettivi al 22%, si divide per 1,22 e si moltiplica il risultato per 0,22);
  6. determinare, previa detrazione dell’Iva relativa a tutti i beni e servizi acquistati ed importati, l’Iva da versare per ciascun mese o trimestre;
  7. nella dichiarazione annuale andrà quindi indicato l’ammontare complessivo dei corrispettivi registrati nell’anno, ripartito per aliquote secondo il rapporto di composizione di tutti gli acquisti e le importazioni di beni destinati alla rivendita registrati nell’anno, determinando la relativa imposta mediante l’applicazione di tale rapporto all’ammontare complessivo dei corrispettivi.

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