Diritto del lavoro e legislazione sociale
29 Ottobre 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 9.10.2025, n. 27132, si è pronunciata in merito alla diretta impugnabilità del verbale unico di accertamento e notificazione emesso dai funzionari ispettivi dell’INL.
L’ordinanza della Cassazione n. 27132/2025 pareva scardinare un criterio certo, vale a dire che il verbale di illecito, notificato direttamente dagli ispettori, divenisse da un giorno all’altro oggetto di possibile impugnazione autonoma, in realtà non è così, se non in una particolare circostanza.
I funzionari di vigilanza dell’Ispettorato contestano le violazioni attraverso un atto che, se vogliamo usare categorie note, ha natura endoprocedimentale e anche premiale, nel senso che si compone di una parte di diffida a regolarizzare aspetti e condotte non lecite, diffida che ove non adempiuta si trasforma in illecito che prevede una sanzione ridotta (il famoso doppio del minimo o terzo del massimo della sanzione edittale ex L. 689/1981).
L’atto che contiene di solito ambedue le fasi si chiama appunto verbale unico di accertamento e notificazione e, notoriamente, essendo un atto interlocutorio e avendo anche la funzione di ammissione al pagamento in misura ridotta, non è direttamente impugnabile da chi lo riceve.
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