Associazioni sportive dilettantistiche e Sport
08 Luglio 2025
Il Dipartimento per lo Spot ha emanato una circolare tramite la quale avvisa dell’avvio della revisione degli statuti depositati al Registro Nazionale ai fini della permanenza nel medesimo Registro e l’applicazione delle connesse agevolazioni.
Con una circolare pubblicata a fine giugno il Dipartimento per lo Sport ha reso noto agli Organismi affilianti di aver avviato la procedura di verifica degli statuti, depositati presso il Registro nazionale degli enti sportivi dilettantistici (d’ora in poi anche RAS), ai fini del controllo della permanenza dei requisiti in capo agli enti sportivi iscritti al medesimo Registro.
Considerato che il prossimo 31.08.2025 scadrà il primo triennio di operatività del RAS il Dipartimento invita gli Organismi affilianti ad avvisare tutte le ASD, SSD ed ETS iscritti al Registro affinché provvedano a conformare gli statuti alle previsioni obbligatorie contenute nei D.Lgs. 28.02.2021 nn. 36 e 39 nel rispetto dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione al Registro, in particolar modo per quanto concerne l’adeguamento obbligatorio alle disposizioni introdotte dalla Riforma dello Sport.
Il Dipartimento avvisa che, trascorso inutilmente il termine del 31.08.2025, agli enti sportivi iscritti al RAS che non avranno provveduto ad adeguare lo Statuto alle disposizioni dei D.Lgs. 28.02.2021, nn. 36 e 39, verrà emesso preavviso di cancellazione dal Registro nazionale cui farà seguito il provvedimento di annullamento dell’iscrizione e la perdita di tutte le agevolazioni fiscali, amministrative e di diritto del lavoro connesse alla qualifica di ente sportivo dilettantistico.
Occorre ricordare che il D.Lgs. 120/2023 aveva precisato come “la mancata conformità dello statuto ai criteri di cui al comma 1 (art. 7, D.Lgs. 36/2021 n.d.r.) rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche e, per quanti vi siano già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso. Le associazioni e le società sportive dilettantistiche uniformano i propri statuti alle disposizioni del presente Capo I entro il 31 dicembre 2023”.
Il termine ordinario per l’adeguamento è quindi già scaduto da tempo, ma fino ad oggi il Dipartimento non aveva effettuato verifiche sugli enti che erano iscritti al RAS per trasmigrazione dal precedente Registro CONI 2.0.
Senza entrare nel dettaglio di tutte le previsioni statutarie obbligatorie, introdotte dall’art. 7 D.Lgs. 36/2021, effettuiamo un breve cenno solo ai temi di maggior rilevanza che devono essere previsti con l’adeguamento:
– l’oggetto sociale deve prevedere l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, comprese formazione, didattica, preparazione ed assistenza all’attività sportiva. Non possono più essere quindi previste attività diverse da quella sportiva, come ad esempio attività ricreative, culturali, ludiche, ecc.;
– se da un lato l’attività sportiva deve essere l’attività stabile e principale, in analogia con quanto disposto per gli Enti del Terzo Settore anche i sodalizi sportivi possono percepire proventi di natura commerciale (definiti ora quali “attività diverse”) a condizione che lo statuto lo consenta ed abbiano carattere secondario e strumentale allo sport, in base a limiti economici che verranno stabiliti con un apposito decreto e facendo attenzione alla deroga prevista ad esempio per i ricavi derivanti dalle sponsorizzazioni e dalla gestione degli impianti sportivi;
– incompatibilità di cariche per i membri del Direttivo che non possono ricoprire qualsiasi carica, non più la medesima carica, all’interno di enti sportivi affiliati alla stessa FSN o EPS o DSA.
Si invita quindi le associazioni e società sportive dilettantistiche che ancora non dovessero aver adeguato lo statuto alle disposizioni della Riforma dello Sport a provvedere con tempestività, onde evitare gravi conseguenze derivanti dall’inapplicabilità di tutte le agevolazioni previste per il settore dilettantistico.