Accertamento, riscossione e contenzioso
01 Agosto 2025
La Cassazione, con l’ordinanza 24.07.2025, n. 21058, è stata investita, in raccordo con il principio di violazione di legge ex art 360, c. 1, n. 3 c.p.c., della fondatezza indiziaria della presunzione utilizzata dall’Ufficio e messa alla base della ripresa fiscale imputata al contribuente.
La Cassazione è tornata a reiterare il suo consolidato principio di diritto a mente del quale, “Sebbene il ragionamento presuntivo, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, non possa sottrarsi al controllo in sede di legittimità, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c., la critica esula dal concetto di violazione o falsa applicazione quando si concreta in un’attività diretta a evidenziare soltanto che le circostanze fattuali, in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato, avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo ovvero nella mera prospettazione di un’inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito, senza spiegare e dimostrare perché quella da costui applicata abbia esorbitato dai paradigmi dell’art. 2729, c. 1. In questi casi, infatti, la critica si risolve in realtà in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti, e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della stessa quaestio, ponendosi su un terreno che non è quello dell’art. 360, n. 3 c.p.c. (Cass. Sez. Unite n. 1785/2018)”.
In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento sulle prove adottato del giudice di merito, la valutazione del materiale probatorio, in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante, costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Suprema Corte.