Procedure concorsuali
17 Giugno 2025
Il Tribunale in sede di omologa della domanda di concordato semplificato deve verificare positivamente la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 25-sexies del Codice della crisi.
Il Codice della Crisi all’art. 25-sexies, stabilisce che quando l’esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, cc. 1 e 2, lett. a), e b) del Codice della crisi. non sono praticabili, l’imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione di cui all’art. 17, c. 8, del Codice della crisi una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell’art. 39 del Codice della crisi.
La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi e si applica l’art. 84, c. 5 del Codice della crisi. Nel rispetto del predetto termine, l’imprenditore può proporre la domanda di cui all’art. 40 del Codice della crisi anche con riserva di deposito della proposta e del piano.
L’imprenditore chiede l’omologazione del concordato semplificato mediante il deposito di un ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel Registro delle Imprese entro il giorno successivo alla data del suo deposito. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli artt. 6, 46, 94 e 96 del Codice della crisi.