Revisione e controllo
26 Settembre 2025
L’organo di revisione deve effettuare mediante la tecnica del campionamento numerose verifiche fiscali.
L’organo di revisione deve effettuare numerose verifiche con la tecnica del campionamento. In primis, deve verificare:
– il corretto esercizio del diritto alla detrazione Iva nei limiti temporali di cui all’art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972;
– la corretta applicazione dell’indetraibilità sugli acquisti di beni e sevizi afferenti operazioni esenti o non soggette (art. 19, c. 2 D.P.R. 633/1972);
– la corretta applicazione del pro-rata in presenza di operazioni esenti (artt. 19, c. 5 e 19-bis D.P.R. 633/1972);
– per i beni e i servizi acquistati o importati, il rispetto del criterio dell’inerenza e dell’impiego degli stessi nell’esercizio di impresa, arte o professione (art. 19, c. 1 D.P.R. 633/1972);
– per i beni e i servizi a uso promiscuo, la detrazione della sola quota imputabile all’attività commerciale sulla base di criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e dei servizi acquistati (art. 19, c. 4 D.P.R. 633/1972).
Poi deve controllare:
– l’esclusione o riduzione della detrazione per alcuni beni e servizi ai sensi dell’art. 19-bis.1 D.P.R. 633/1972;
– la corretta applicazione delle rettifiche delle detrazioni per cambio di destinazione, mutamento del regime delle operazioni attive, variazione del pro-rata (art. 19-bis.2 D.P.R. 633/1972);
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