Accertamento, riscossione e contenzioso
03 Marzo 2025
La disciplina relativa agli accessi, ispezioni e verifiche non rispetta la Convenzione dei diritti dell’uomo.
Nonostante gli artt. 12 e 13 L. 212/2000, la disciplina su accessi, ispezioni e verifiche è in violazione dell’art. 8 della Convenzione dei diritti dell’uomo, in quanto manchevole di norme specifiche per i locali adibiti ad attività professionali e come tale, deve essere riformata mediante una disciplina interna. È il principio espresso dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo con la sentenza 5.02.2024 n. 36617/18.
Nel caso di specie, alcuni contribuenti italiani hanno presentato ricorso alla Corte EDU, lamentando la violazione dell’art. 8 della CEDU, che tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare. In particolare, le loro contestazioni si fondavano su due aspetti principali, ovvero:
– mancanza di limiti normativi chiari (infatti, la normativa italiana si limita a indicare l’autorità competente a disporre accessi, ispezioni e verifiche, ma non definisce condizioni e criteri che giustificano tali misure. Ciò determina, di fatto, un potere discrezionale illimitato nell’autorizzare e attuare tali operazioni, senza garanzie per i contribuenti);