Revisione e controllo

08 Maggio 2024

Le verifiche dello schema del rendiconto

L’organo di revisione verifica che lo schema di rendiconto sia composto dai 3 documenti previsti dall’ordinamento: conto del bilancio, conto economico e stato patrimoniale. I documenti devono essere conformi rispetto allo schema dell’Allegato 10 al D.Lgs. 118/2011.

L’Organo di revisione deve verificare la completezza della documentazione rispetto agli allegati previsti dall’art. 11, c. 4 D.Lgs. 118/2011 e a quelli previsti dall’art. 227, c. 5 del Tuel.

L’Organo di revisione effettua, anche su base campionaria, i seguenti controlli di corrispondenza e di rispetto delle regole e dei principi contabili:

  • la regolarità delle procedure per la contabilizzazione delle entrate e delle spese in conformità alle disposizioni di legge, ai principi contabili e alle norme regolamentari e in particolare il rispetto dei principi contabili della competenza finanziaria potenziata e della competenza economico-patrimoniale allegati al D.Lgs. 118/2011;
  • la corrispondenza dei risultati esposti nel conto del bilancio per ogni tipologia di entrata e programma di spesa con quelli risultanti dalle scritture contabili;
  • la conformità alle disposizioni di legge;
  • l’equivalenza delle previsioni e degli accertamenti di entrata con le previsioni e impegni di spesa per i capitoli relativi ai servizi per conto terzi e partite di giro;

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